IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto l'art. 50 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 89/108/CEE del
Consiglio  del  21  dicembre  1988,  per  il   ravvicinamento   delle
legislazioni  degli  Stati  membri sugli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991;
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
   1.  Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione
e la vendita degli  alimenti  surgelati  destinati  all'alimentazione
umana.
   2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.